Art. 12.
(Competenze).

      1. Ferme restando la responsabilità della gestione unitaria dell'istituzione scolastica e la responsabilità dei risultati da parte del dirigente, nell'ambito dell'attività strumentale amministrativa e contabile, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, e alle altre norme

 

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vigenti in materia, spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi la firma degli atti non aventi natura discrezionale e, altresì, l'organizzazione del personale e la verifica dei risultati conseguiti, in rapporto alle direttive di massima impartite e agli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico.
      2. Le direttive di massima costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo, allo svolgimento delle competenze, ricadenti su attività aventi natura discrezionale, del direttore dei servizi generali e amministrativi e del restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
      3. Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi vigilare affinché ogni attività sia svolta nel rispetto dei princìpi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, del principio dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
      4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è posto alle dirette dipendenze del direttore dei servizi generali e amministrativi, nel rispetto delle competenze assegnate. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale nei confronti di tale personale è inflitta dal medesimo direttore. Le sanzioni del rimprovero scritto, o della multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, sono inflitte dal dirigente scolastico. Il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal responsabile dell'ufficio scolastico regionale; i citati provvedimenti disciplinari sono definitivi.
      5. In caso di accertata inerzia, od omissione, nell'adempimento dei propri doveri funzionali da parte del direttore dei servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 

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